La fauna selvatica ha bisogno di zone in cui ritirarsi per poter vivere indisturbata. Conformemente alla legge sulla caccia (art. 7 cpv. 4 LCP), lo scopo di queste zone è prevenire un eccessivo disturbo della fauna selvatica a fronte della crescente utilizzazione del territorio per le attività del tempo libero. Esistono zone vincolanti e zone raccomandate. Le zone vincolanti sono istituite mediante processo legislativo (p. es. legislazione cantonale sulla caccia, pianificazione comunale delle zone). All’interno delle zone di tranquillità solo strade e sentieri segnalate sulla carta possono essere percorsi. Non sono invece segnalati le piste per lo sci di fondo, i percorsi escursionistici invernali e le strade sgomberate dalla neve o rese percorribili d’inverno. L’accesso è consentito alle persone che praticano sport invernali. Nelle zone di tranquillità raccomandate, le strade e i percorsi autorizzati sono da ritenere come raccomandate. I dati vengono aggiornati almeno una volta l’anno (a inizio della stagione invernale). I dati si basano sul MGDM Zone di tranquillità (ID 195.1 & 195.2, versione 2.1).